Art. 5

In vigore dal 2 lug 1987
Sino al termine del quinto periodo di applicazione dell'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68, gli Stati membri possono, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato, mantenere le rispettive normative nazionali che limitano la fabbricazione e la commercializzazione nel loro territorio dei prodotti non conformi alle condizioni di cui all' del presente regolamento.
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