Art. 3
In vigore dal 2 lug 1987
1. Le denominazioni di cui all' non possono essere utilizzate per prodotti diversi da quelli di cui al medesimo articolo.Tuttavia, la presente disposizione non si applica alla designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale, e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto. 2. Per quanto riguarda un prodotto diverso da quelli di cui all', non possono essere utilizzati etichette, documenti commerciali, materiale pubblicitario, altra forma di pubblicità, quale definita all', punto 1) della direttiva 84/450/CEE (5), né alcuna forma di presentazione che indichi, implichi o suggerisca che il prodotto in questione è un prodotto lattiero-caseario.Tuttavia, per un prodotto contenente latte o prodotti lattiero-caseari, il termine «latte» o le denominazioni di cui all', paragrafo 2, secondo comma possono essere utilizzati unicamente per descrivere le materie prime di base e per elencare gli ingredienti in conformità della direttiva 79/112/CEE.
Storico versioni
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