Art. 9

In vigore dal 18 mag 1987
A decorrere dal 1990, in deroga all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1035/72, gli Stati membri sopprimono le restrizioni quantitative o le misure di effetto equivalente all'importazione, nel periodo compreso tra il 15 e il 31 maggio, dei pomodori della sottovoce 07.01 M della tariffa doganale comune, originari delle isole Canarie.
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