Art. 8

In vigore dal 18 mag 1987
1. A decorrere dal 1990, ai fini del calcolo del prezzo di entrata di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72, per i prodotti originari delle isole Canarie, soggetti al prezzo di riferimento previsto in detto regolamento e nel limite dei contingenti fissati all'articolo 4, paragrafo 1 del protocollo n. 2 dell'atto di adesione eventualmente adattati dall' del presente regolamento, il dazio doganale da dedurre dai prezzi del prodotto in esame corrisponde al dazio della tariffa comune ridotto gradualmente ogni anno, all'inizio della campagna, di un sesto del suo importo; tuttavia per il 1990, la riduzione interviene il 1o gennaio. 2. In deroga al paragrafo 1, per i pomodori della sottovoce 07.01 M della tariffa doganale comune, originari delle isole Canarie, la Commissione decide, in base al bilancio ed all'analisi previsti al paragrafo 3 e secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72, se occorra in funzione dei dati attinenti all'obiettivo del mantenimento delle correnti tradizionali di esportazione nel contesto dell'ampliamento: - applicare, esclusivamente per il 1990, il regime di cui al paragrafo 1 entro il limite del contingente, - applicare, per gli anni seguenti, in caso di perturbazione del mercato a seguito di una modifica delle correnti tradizionali, le misure necessarie, compresa la soppressione del regime di cui al paragrafo 1 durante i mesi di aprile e maggio per i quantitativi che superano i massimali basati sulle cadenze di scambi tradizionali. 3. Dal 1987 ed alla fine di ogni campagna la Comunità stabilisce, in base ad un bilancio statistico, un'analisi della situazione delle esportazioni nella Comunità di pomodori originari delle isole Canarie.
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