Art. 6

In vigore dal 18 mag 1987
1. Per i seguenti prodotti originari delle isole Canarie, i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità sono gradualmente soppressi nel corso di periodi e secondo ritmi uguali a quelli previsti nell'atto di adesione per gli stessi prodotti importati dalla Spagna e dal Portogallo nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985: 1.2 // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // // // 06.04 // Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati, ad esclusione dei fiori e dei boccioli della voce n. 06.03: // // B. altri: // // ex. I. freschi: // // - Fogliame // 07.01 // Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati: // // B. Cavoli: // // ex III. altri: // // - Cavoli cinesi, dal 1o novembre al 31 dicembre // 07.06 // Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago: // // ex B. altri: // // - Patate dolci destinate al consumo umano (a) // 08.08 // Bacche fresche: // // E. Papaie // // F. altri: // // ex II. non nominati: // // - Frutti della passione // ex 08.09 // Altre frutta fresche: // // - Piccoli meloni, dal 1o gennaio al 31 marzo (b) // // - Kiwi, dal 1o gennaio al 30 aprile // // (a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che devono essere stabilite dalle autorità competenti. (b) Per piccoli meloni si intendono i meloni di peso uguale o inferiore a 600 grammi. Per i cavoli cinesi della sottovoce 07.01 B ex III della tariffa doganale comune, previsti nel presente articolo, la soppressione graduale dei dazi doganali si applica limitatamente a un contingente tariffario annuo di 100 tonnellate. Se nel corso del periodo di soppressione graduale dei dazi doganali i dazi applicabili all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 dei prodotti originari della Spagna e del Portogallo sono diversi per questi due paesi, ai prodotti originari delle isole Canarie si applica il dazio più elevato. Per i prodotti per cui le isole Canarie beneficiano, all'esportazione nella parte del territorio spagnolo compresa nel territorio doganale della Comunità, di dazi doganali inferiori rispetto agli altri Stati membri, la soppressione graduale dei dazi doganali all'importazione nella suddetta parte della Spagna ha inizio non appena il livello dei dazi applicati agli stessi prodotti degli altri Stati membri scende ad un livello inferiore a quelli applicati alle isole Canarie. 2. Ai fini della soppressione dei dazi doganali prevista al paragrafo 1, per i prodotti sotto indicati è fissato un quantitativo annuo di riferimento: 1.2.3 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Volume del quantitativo di riferimento // // // // ex 08.09 // Altre frutta fresche: // // // - Piccoli meloni, dal 1o gennaio al 31 marzo (a) // 100 tonnellate // // - Kiwi, dal 1o gennaio al 30 aprile // 100 tonnellate // // // (a) Per piccoli meloni si intendono i meloni di peso uguale o inferiore a 600 grammi. Se le importazioni annue di uno dei suddetti prodotti eccedono il quantitativo di riferimento, la Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ed in funzione di un bilancio annuale degli scambi, può sottoporre detto prodotto ad un contingente tariffario comunitario, per un quantitativo uguale al quantitativo di riferimento. 3. Per i prodotti di cui al paragrafo 1 diversi dai cavoli cinesi, piccoli meloni e kiwi, la Commissione può fissare, secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72, all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 234/68 (1) o all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 (2), un quantitativo di riferimento ai sensi ed alle condizioni del paragrafo 2 del presente articolo qualora constati, sulla scorta di un consuntivo annuo degli scambi, che i quantitativi importati rischiano di creare difficoltà sul mercato comunitario.
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