Art. 11
In vigore dal 18 mag 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 18 maggio 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. DE KEERSMAEKER bocciolo o in fiore, escluse le cactee //
(1) GU n. C 110 del 24. 4. 1987, pag. 5. (2) Parere reso il 15 maggio 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (4) GU n.
(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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