Art. 11

Art. 11

In vigore dal 18 mag 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 18 maggio 1987. Per il Consiglio Il Presidente P. DE KEERSMAEKER bocciolo o in fiore, escluse le cactee // (1) GU n. C 110 del 24. 4. 1987, pag. 5. (2) Parere reso il 15 maggio 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (4) GU n. (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1968, pag. 1. (2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
Storico versioni

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