Art. 6
In vigore dal 2 mar 1987
1. Le domande di licenza sono presentate dalle autorità giapponesi ai servizi della Commisione al più tardi 15 giorni lavorativi prima della data auspicata di inizio del periodo di validità. La Commissione rilascia le licenze alle autorità giapponesi e le notifica alle autorità di controllo competenti.
2. La concessione delle licenze alle navi giapponesi è subordinata all'accettazione, da parte dell'armatore, dell'obbligo di permettere, a richiesta della Commissione, la presenza di un osservatore a bordo della nave.
3. Le licenze non utilizzate possono essere annullate ai fini della concessione di nuove licenze. L'annullamento ha effetto dalla data del rilascio della nuova licenza da parte della Commissione. Le nuove licenze sono rilasciate in conformità del paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:654:oj#art-6