Art. 2
In vigore dal 2 mar 1987
1. Il numero massimo di navi di cui all' è fissato a 25; ciascuna nave non può superare 500 tsl.
2. Per il complesso di tali navi, il totale delle catture non può superare 240 tonnellate di tonno comune.
3. Le catture di altri tonnidi in occasione della pesca del tonno comune non può superare, per ciascuna nave, il 25 % del peso globale delle catture.
Storico versioni
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