Art. 4

In vigore dal 2 mar 1987
1. L'esercizio delle attività di pesca da parte delle navi di cui all' nelle zone di cui allo stesso articolo è subordinato all'esistenza a bordo di una licenza, rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità, e al rispetto delle condizioni menzionate in detta licenza nonché delle misure di controllo e delle altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca nelle zone in causa. 2. I capitani delle navi munite di una licenza devono rispettare le condizioni speciali di cui all'allegato II e, in particolare, comunicare tramite le stazioni radio indicate in detto allegato le informazioni ivi specificate. Le condizioni speciali di cui sopra formano parte integrante della licenza. 3. Ciascuna licenza è valida per una sola nave e non può essere trasferita. Tuttavia, le autorità giapponesi possono chiedere alla Commissione, per telex, di autorizzare il trasferimento della licenza di una nave che per ragioni di forza maggiore non può pescare durante il periodo previsto, a un'altra nave sostitutiva avente caratteristiche tecniche non superiori a quelle della nave da sostituire. La domanda comporta per questa nave di sostituzione tutte le informazioni di cui all'. La Commissione notifica l'autorizzazione di trasferimento senza indugio, per telex, alle autorità giapponesi nonché alle autorià di controllo compententi. La nave di sostituzione non può iniziare la pesca prima della data indicata dalla Commissione nella sua notifica. 4. Tutte le licenze di cui al paragrafo 1 cessano di essere valide non appena la Commissione ha constatato l'esaurimento del contingente di cui all'.
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