Art. 9

In vigore dal 2 mar 1987
1. Qualora non siano stati rispettati, per una determinata nave, gli obblighi previsti nel presente regolamento, la licenza è revocata; tale licenza non viene sostituita. 2. In caso di esercizio della pesca nelle zone di cui all' da parte di una nave sprovvista di valida licenza, appartenente a un armatore o gestita da una persona fisica o giuridica che, rispettivamente, è proprietario o esercita la gestione di altre navi per le quali sono state rilasciate licenze di pesca, una di queste licenze può essere revocata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:654:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo