Art. 3
In vigore dal 2 mar 1987
1. È vietata la cattura di tonno comune (Thunnus thynnus thynnus) di peso unitario inferiore a 6,4 kg.
2. È vietata la cattura di tonno albacora (Thunnus albacares) di peso unitario inferiore a 3,2 kg.
3. È vietata la cattura di tonno obeso (Thunnus obesus) di peso unitario inferiore a 3,2 kg.
Storico versioni
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