Art. 2
In vigore dal 21 gen 1987
1. Per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 1987, i limiti del volume d'importazione in Spagna sono fissati ai livelli sotto indicati:
a) 0 t di olio di girasole destinato all'alimentazione umana,
b) 0 t di oli di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1183/86, destinati all'alimentazione umana,
c) 50 000 t di altri oli e grassi destinati all'alimentazione umana,
d) - 12 000 tonnellate di oli di lino, di ricino e di legno della Cina,
- 0 tonnellate di oli di oli di soia,
- 20 000 tonnellate di altri oli destinati ad usi diversi dall'alimentazione umana
2. Per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 1987, i limiti del volume d'importazione in Portogallo sono fissati ai livelli sotto indicati:
a) 65 000 t di olio di soia,
b) 110 000 t di oli di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1184/86,
c) 35 000 t di altri oli e grassi alimentari.
Storico versioni
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