Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 gen 1987
1. Per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 1987, i limiti del volume d'importazione in Spagna sono fissati ai livelli sotto indicati: a) 0 t di olio di girasole destinato all'alimentazione umana, b) 0 t di oli di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1183/86, destinati all'alimentazione umana, c) 50 000 t di altri oli e grassi destinati all'alimentazione umana, d) - 12 000 tonnellate di oli di lino, di ricino e di legno della Cina, - 0 tonnellate di oli di oli di soia, - 20 000 tonnellate di altri oli destinati ad usi diversi dall'alimentazione umana 2. Per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 1987, i limiti del volume d'importazione in Portogallo sono fissati ai livelli sotto indicati: a) 65 000 t di olio di soia, b) 110 000 t di oli di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1184/86, c) 35 000 t di altri oli e grassi alimentari.
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