Art. 4

In vigore dal 21 gen 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47. (2) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 51. (3) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17. (4) GU n. L 361 del 20. 12. 1986, pag. 28. (5) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 23. (6) GU n. L 306 dell'1. 11. 1986, pag. 34.
Storico versioni

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