Art. 4
In vigore dal 21 gen 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.
(2) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 51.
(3) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17.
(4) GU n. L 361 del 20. 12. 1986, pag. 28.
(5) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 23.
(6) GU n. L 306 dell'1. 11. 1986, pag. 34.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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