Art. 3
In vigore dal 21 gen 1987
Per il periodo comprese tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 1987, la quantità di semi di girasole raccolti in Spagna e lavorati ai fini della fabbricazione di olio destinato all'esportazione che può beneficiare dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 è fissata a 0 t.
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