Art. 1
In vigore dal 21 gen 1987
1. Per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 1987, i quantitativi da mettere in consumo in Spagna sono fissati ai livelli sotto indicati:
a) 330 000 t di olio di girasole destinato all'alimentazione umana,
b) 135 000 t di oli di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1183/86, destinati all'alimentazione umana, fra cui 75 000 t di olio di soia,
c) 60 000 t di altri oli o grassi destinati all'alimentazione umana,
d) - 12 000 tonnellate di oli di lino, di ricino e di legno della Cina,
- 12 000 tonnellate di olio di soia,
- 20 000 tonnellate di altri oli destinati ad usi diversi dall'alimentazione umana.
2. Per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 1987, i quantitativi da mettere in consumo in Portogallo sono fissati ai livelli sotto indicati:
a) 65 000 t di olio di soia,
b) 110 000 t di olio di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1184/86,
c) 35 000 t di altri oli e grassi alimentari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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