Art. 1

Art. 1

In vigore dal 21 gen 1987
1. Per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 1987, i quantitativi da mettere in consumo in Spagna sono fissati ai livelli sotto indicati: a) 330 000 t di olio di girasole destinato all'alimentazione umana, b) 135 000 t di oli di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1183/86, destinati all'alimentazione umana, fra cui 75 000 t di olio di soia, c) 60 000 t di altri oli o grassi destinati all'alimentazione umana, d) - 12 000 tonnellate di oli di lino, di ricino e di legno della Cina, - 12 000 tonnellate di olio di soia, - 20 000 tonnellate di altri oli destinati ad usi diversi dall'alimentazione umana. 2. Per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 1987, i quantitativi da mettere in consumo in Portogallo sono fissati ai livelli sotto indicati: a) 65 000 t di olio di soia, b) 110 000 t di olio di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1184/86, c) 35 000 t di altri oli e grassi alimentari.
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