Art. 6

In vigore dal 1 dic 1986
1. Il comitato della circolazione delle merci, di cui all'articolo 55 del regolamento (CEE) n. 222/77 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1901/85 (2), può esaminare ogni problema relativo all'applicazione del presente regolamento sollevato dal suo presidente, di sua iniziativa o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro 2. Le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura definita all'articolo 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 222/77.
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