Art. 7

In vigore dal 1 dic 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 1o dicembre 1986. Per il Consiglio Il Presidente A. CLARK (1) GU n. L 252 del 14. 9. 1978, pag. 1. (2) GU n. L 31 del 2. 2. 1983, pag. 13. (3) GU n. L 359 del 22. 12. 1983, pag. 8. (1) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1. (2) GU n. L 179 dell'11. 7. 1985, pag. 6.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:3690:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo