Art. 7
In vigore dal 1 dic 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 1o dicembre 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
A. CLARK
(1) GU n. L 252 del 14. 9. 1978, pag. 1.
(2) GU n. L 31 del 2. 2. 1983, pag. 13.
(3) GU n. L 359 del 22. 12. 1983, pag. 8.
(1) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 179 dell'11. 7. 1985, pag. 6.
Storico versioni
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