Art. 2
In vigore dal 1 dic 1986
1. Quando una spedizione TIR varca una frontiera interna, deve essere presentata secondo le formalità di cui agli articoli 21 e 22 della convenzione TIR, soltanto all'ufficio di entrata, a meno che l'ufficio di uscita corrispondente non sia al tempo stesso ufficio di partenza.
2. Oltre alle formalità che gli spettano come tale, l'ufficio di entrata espleta le formalità di cui al paragrafo 1 spettanti all'ufficio di uscita corrispondente e lo informa di ciò senza indugio.
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