Art. 1
In vigore dal 1 dic 1986
1. Fatte salve le altre disposizioni previste dalla convenzione TIR, le norme particolari di cui in appresso si applicano ai trasporti di merci accompagnate da carnet TIR in partenza o a destinazione o in transito nel territorio della Comunità.
2. Ai fini del presente regolamento, s'intende per:
- « convenzione TIR », la convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR), conclusa a Ginevra il 14 novembre 1975;
- « spedizione TIR », ogni spedizione accompagnata da carnet TIR;
- « frontiera interna », la frontiera terrestre comune a due Stati membri;
- « ufficio di partenza », ogni ufficio doganale situato in uno Stato membro dove abbia inizio, per l'intero carico o per parte di esso, il trasporto internazionale secondo il regime TIR;
- « ufficio di uscita », l'ufficio doganale dal quale la spedizione TIR lascia il territorio dello Stato membro che ha attraversato;
- « ufficio di entrata », l'ufficio doganale dal quale la spedizione TIR entra nel territorio dello Stato membro che attraverserà.
Storico versioni
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