Art. 5
In vigore dal 1 dic 1986
Le disposizioni del presente regolamento non ostano agli accordi conclusi o da concludere tra due o più Stati membri intesi a ridurre o a sopprimere le formalità al varco delle frontiere comuni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:3690:oj#art-5