Art. 6
In vigore dal 17 nov 1986
La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri, conformemente agli e li informa senza indugio, sulla scorta delle notificazioni pervenute, dello stato di utilizzazione delle riserve.
La Commissione informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1987, dello stato di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'.
Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.
1. Gli Stati membri prendono le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell' renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate dei contingenti tariffari comunitari.
2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la possibilità di attingere liberamente alle quote loro assegnate.
3. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni dei prodotti in questione man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica.
4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione originari della Svezia e presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.
Storico versioni
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