Art. 3
In vigore dal 17 nov 1986
1. Se una delle quote iniziali di uno Stato membro, fissate nell', paragrafo 2 - o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell' - viene utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.
2. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle quote iniziali di uno Stato membro, la seconda quota prelevata dallo stesso risulta utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva stessa lo permetta.
3. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle seconde quote di uno Stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso risulta utilizzata sino al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.
Questo procedimento si applica fino all'esaurimento di ciascuna riserva.
4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:3513:oj#art-3-12