Art. 5
In vigore dal 17 nov 1986
Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1o ottobre 1987, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, alla data del 15 settembre 1987, eccede il 20 % dell'importo iniziale. Può essere riversata una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o ottobre 1987, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 settembre 1987 incluso e imputate sui contingenti comunitari, nonché, eventualmente, la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riversate nelle rispettive riserve.
Storico versioni
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