Art. 5

Potenza del motore

In vigore dal 22 set 1986
1. Per potenza del motore si intende la potenza massima continua ottenibile al volano di ciascun motore e che può essere applicata alla propulsione della nave per via meccanica, elettrica, idraulica o in altro modo. Tuttavia, quando un riduttore è integrato nel motore, la potenza è misurata alla flangia dell'apparato di trasmissione del riduttore. Non sarà fatta alcuna deduzione per le macchine ausiliarie azionate dal motore. L'unità di potenza del motore è espressa in kilowatt (kW). 2. La potenza continua del motore è determinata conformemente ai requisiti fissati dall'Organizzazione internazionale per l'unificazione nel quadro delle norme internazionali ISO 3046/1, seconda edizione, ottobre 1981. 3. Le modifiche necessarie per adeguare i requisiti di cui al paragrafo 2 al progresso tecnico sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83 (1).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:2930:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo