Art. 2

Lunghezza

In vigore dal 22 set 1986
1. Per lunghezza di una nave si intende la lunghezza fuori tutto, ovvero la distanza, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prua e il punto estremo posteriore della poppa. Ai fini della presente definizione: a) la prua comprende l'ossatura stagna dello scafo, il castello di prua, la ruota di prora e la murata, ove esista, ma non i bompressi e il parapetto; b) la poppa comprende l'ossatura stagna dello scafo, l'arcaccia, il casseretto, lo scivolo di poppa e la murata, ma non il parapetto, il buttafuori, l'apparato motore di propulsione, i timoni con l'apparecchio di governo, le scale d'immersione e le piattaforme. La lunghezza fuori tutto va misurata in metri con approssimazione al centimetro. 2. Quando la normativa comunitaria fa riferimento alla lunghezza tra le perpendicolari, quest'ultima equivale alla distanza misurata fra la perpendicolare anteriore e la perpendicolare posteriore quali sono definite dalla convenzione internazionale sulla sicurezza dei pescherecci. La lunghezza tra le perpendicolari va misurata in metri con approssimazione al centimetro.
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