Art. 7

Disposizioni finali

In vigore dal 22 set 1986
1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 2. Tuttavia, gli si applicano solo a partire dal 18 luglio 1994 alle caratteristiche delle navi entrate in servizio prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, ad eccezione delle caratteristiche di tali navi modificate tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 18 luglio 1994. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 1986. Per il Consiglio Il Presidente M. JOPLING (1) GU n. C 356 del 31. 12. 1985, pag. 64. (2) GU n. C 88 del 14. 4. 1986, pag. 103. (3) GU n. L 259 del 2. 10. 1980, pag. 29. (1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.
Storico versioni

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