Art. 4
Stazza
In vigore dal 22 set 1986
1. Per stazza di una nave si intende la stazza lorda come definita nell'allegato I della convenzione internazionale sulla misurazione della stazza delle navi.
2. Quando la normativa comunitaria fa riferimento alla stazza netta, quest'ultima è definita come indicato nel precitato allegato I.
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