Art. 1
Disposizioni di carattere generale
In vigore dal 22 set 1986
Le definizioni delle caratteristiche dei pescherecci adottate con il presente regolamento si applicano a tutta la normativa comunitaria concernente la pesca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:2930:oj#art-1