Art. 6

In vigore dal 21 lug 1986
Se la Commissione ha motivi per ritenere, in base alle informazioni ricevute dagli Stati membri, che il contingente in questione è esaurito, essa ne informa gli Stati membri che adottano le misure atte ad assicurare che i pescherecci che battono la loro bandiera cessino immediatamente l'attività di pesca per quanto riguarda la riserva in questione.
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