Art. 2

In vigore dal 21 lug 1986
Gli Stati membri e i comandanti dei pescherecci battenti bandiera degli Stati membri si conformano, per quanto riguarda la pesca nelle acque di cui all', e fatti salvi gli , alle disposizioni degli articoli da 3 a 9 del regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca dei pescherecci degli Stati membri (1), modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3723/85 (2).
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