Art. 1

In vigore dal 21 lug 1986
1. Le catture per il 1986 delle specie menzionate nell'allegato I, effettuate da navi battenti bandiera di uno degli Stati membri nella zona di regolamentazione definita all', paragrafo 2, della convenzione NAFO, sono limitate, per le parti della zona di regolamentazione precisate in detto allegato, ai quantitativi ivi fissati. 2. Le catture accessorie delle specie di cui all'allegato I, effettuate in zone per le quali non è prevista dal presente regolamento alcuna concessione per la pesca diretta, non devono superare, per ciascuna delle specie di cui all'allegato I che si trovano a bordo, 2 500 kg oppure il 10 % in peso della cattura totale, se quest'ultima cifra è superiore.
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