Art. 3
In vigore dal 21 lug 1986
1. I pescherecci operanti nella zona di cui all', paragrafo 1, devono tenere un giornale di bordo in cui figurano le informazioni di cui all'allegato II.
2. I pescherecci operanti nella zona di cui all', paragrafo 1, transmettono alle autorità dello Stato membro di bandiera, al più tardi il 16 di ciascun mese, per la prima metà del mese, e al più tardi il 1o di ciascun mese, per la seconda metà del mese precedente, il prospetto delle catture effettuate in ciascuna parte di tale zona. Tali prospetti indicano il peso in tonnellate delle catture per specie e parte di zona per il periodo cui si riferiscono.
Storico versioni
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