Art. 4

In vigore dal 21 lug 1986
1. Gli Stati membri trasmettono regolarmente alla Commissione i prospetti forniti dai pescherecci battenti la loro bandiera conformemente all', paragrafo 2. I prospetti concernenti la prima metà di ogni mese sono trasmessi alla Commissione al più tardi il 20 del mese stesso, e quelli relativi alla seconda parte di ogni mese al più tardi il 5 del mese successivo. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il 20 di ogni mese, le informazioni relative ai quantitativi sbarcati dai pescherecci battenti la loro bandiera e catturati nel mese precedente nelle parti della zona di cui all', paragrafo 1. Per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore del presente regolamento tali informazioni sono trasmesse al più tardi il 20o giorno successivo a tale data.
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