Art. 4
In vigore dal 30 giu 1986
1. L'originale della dichiarazione vistata di cui all' viene consegnato, unitamente alla dichiarazione doganale di esportazione, all'ufficio doganale in Spagna o in Portogallo, che lo conserva.
2. Se i prodotti oggetto della dichiarazione di cui al paragrafo 1 devono essere esportati verso un altro Stato membro, il documento di transito comunitario T2 ES o T2 PT o il documento avente effetto equivalente reca, nella casella destinata alla designazione delle merci, una delle seguenti diciture:
- sin montante compensatorio
- intet udligningsbeloeb
- kein Ausgleichsbetrag
- kanéna exisotikó posó
- no compensatory amount
- pas de montant compensatoire
- nessun importo compensativo
- geen compenserend bedrag
- sem montante compensatório.
Tale dicitura è autenticata con il timbro dell'ufficio doganale che rilascia il documento.
Storico versioni
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