Art. 4

In vigore dal 30 giu 1986
1. L'originale della dichiarazione vistata di cui all' viene consegnato, unitamente alla dichiarazione doganale di esportazione, all'ufficio doganale in Spagna o in Portogallo, che lo conserva. 2. Se i prodotti oggetto della dichiarazione di cui al paragrafo 1 devono essere esportati verso un altro Stato membro, il documento di transito comunitario T2 ES o T2 PT o il documento avente effetto equivalente reca, nella casella destinata alla designazione delle merci, una delle seguenti diciture: - sin montante compensatorio - intet udligningsbeloeb - kein Ausgleichsbetrag - kanéna exisotikó posó - no compensatory amount - pas de montant compensatoire - nessun importo compensativo - geen compenserend bedrag - sem montante compensatório. Tale dicitura è autenticata con il timbro dell'ufficio doganale che rilascia il documento.
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