Art. 2

In vigore dal 30 giu 1986
1. Gli importi compensativi sono concessi all'esportazione verso la Spagna o il Portogallo di prodotti ottenuti nella Comunità a dieci durante la campagna di commercializzazione 1986/1987 e alla riesportazione verso la Spagna e il Portogallo di prodotti ottenuti in Spagna o in Portogallo che siano stati immessi in consumo nella Comunità a dieci e per i quali, in tale occasione, sia stato riscosso un importo compensativo. 2. Gli importi compensativi sono riscossi all'esportazione dalla Spagna e dal Portogallo verso i paesi terzi di prodotti conformi alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato. Tuttavia, nessun importo compensativo viene riscosso se i prodotti non hanno beneficiato né beneficeranno dell'aiuto comunitario e questa circostanza è comprovata nel modo prescritto dal presente regolamento.
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