Art. 3
In vigore dal 30 giu 1986
1. La prova di cui all', paragrafo 2 è rappresentata da una dichiarazione con la quale l'esportatore attesta che i prodotti da esportare non hanno beneficiato né beneficeranno dell'aiuto comunitario alla produzione. Tale dichiarazione viene vistata dall'organismo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1599/84, che ne conserva una copia.
2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 reca almeno le seguenti informazioni:
a) nome e indirizzo dell'esportatore;
b) nome e indirizzo del produttore;
c) descrizione particolareggiata del prodotto;
d) marchi e numeri nonché numero e tipo degli imballaggi;
e) peso lordo e peso netto del prodotto;
f) anno di produzione;
g) ufficio doganale nel quale saranno espletate le formalità di esportazione.
3. Gli Stati membri possono adottare disposizioni supplementari per l'applicazione del presente articolo; in particolare, essi possono prescrivere l'impiego di uno speciale formulario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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