Art. 1

In vigore dal 30 giu 1986
1. Gli importi compensativi applicabili sino al 30 giugno 1987 ai prodotti trasformati a base di pomodori sono fissati in allegato. 2. Gli importi compensativi sono: a) riscossi all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, qui in appresso denominata Comunità a dieci, di prodotti provenienti dalla Spagna o dal Portogallo e all'esportazione verso i paesi terzi in provenienza dalla Spagna e dal Portogallo; b) concessi all'esportazione dalla Comunità a dieci verso la Spagna o il Portogallo.
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