Art. 8
Uso degli attrezzi
In vigore dal 12 giu 1986
1. Gli attrezzi il cui impiego è proibito in una zona geografica o durante un periodo determinati devono essere riposti a bordo in modo da non essere pronti all'impiego nella zona o nel periodo vietati. Gli attrezzi di riserva devono essere riposti separatamente e in modo che non siano pronti all'impiego.
2. Non si considerano pronti all'impiego:
- le reti da traino, le sciabiche danesi o le reti analoghe, sempreché:
a) i divergenti siano legati sul lato esterno o su quello interno del parapetto o alle cavigliere,
b) i cavi dei divergenti o i bracci siano slacciati dai divergenti o dai pesi; - gli attrezzi destinati alla pesca del salmone, sempreché:
a) i divergenti siano riposti e coperti da un telone,
b) le lenze e gli ami siano conservati in casse chiuse.
- i ciancioli, sempreché il cavo principale o inferiore sia slacciato dal cianciolo.
Storico versioni
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