Art. 10
In vigore dal 12 giu 1986
1. È vietata la pesca diretta di merluzzi bianchi e di pesci piatti (Pleuronectidae) destinati ad essere sbarcati per fini diversi dal consumo umano.
2. È vietata la pesca mediante esplosivi, veleni, narcotici.
3. È vietato l'impiego di attrezzi ancorati o derivanti non segnalati per mezzo di boe o di altri segni di identificazione.
4. È vietato immettere specie non indigene nel mar Baltico, nei Belt e nell'OEresund e pescare specie non indigene e dello storione, a meno che sia autorizzata da norme adottate secondo la procedura di cui all' e conforme agli obblighi derivanti dalla convenzione del mar Baltico. Per specie non indigene si intendono quelle che non si trovano naturalmente nel mar Baltico, nei Belt e nell'OEresund.
Storico versioni
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