Art. 13
1. Gli Stati membri possono prendere misure di conservazione e di gestione concernenti:
In vigore dal 12 giu 1986
a) riserve prettamente locali, importanti soltanto per i pescatori dello Stato membro interessato, o
b) condizioni o modalità intese a limitare le catture mediante misure tecniche:
i) che completano quelle definite nella normativa comunitaria sulla pesca o
ii) che oltrepassano le esigenze minime definite nella normativa suddetta,
a condizione che tali misure si applichino unicamente ai pescatori dello Stato membro interessato, siano compatibili con il diritto comunitario nonché conformi alla politica comune della pesca e agli obblighi derivanti dalla convenzione del Mar Baltico.
2. Ogni progetto inteso ad istituire o a modificare misure tecniche nazionali deve essere comunicato tempestivamente alla Commissione perché possa presentare le proprie osservazioni.
Se la Commissione ne fa richiesta entro un mese da tale notifica, lo Stato membro interessato sospende l'entrata in vigore delle misure contemplate per un periodo di tre mesi dalla data della notifica per consentire alla Commissione di pronunciarsi entro tale termine sulla conformità delle misure in oggetto con le disposizioni del paragrafo 1.
Qualora la Commissione constati, mediante decisione comunicata agli altri Stati membri, che una misura contemplata non è conforme alle disposizioni del paragrafo 1, lo Stato membro interessto può metterla in vigore soltanto dopo avervi apportato le modifiche necessarie.
Lo Stato membro interessato comunica senza indugio agli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate, se del caso dopo avervi apportato le modifiche necessarie.
3. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, dietro sua richiesta, tutte le informazioni opportune per determinare la conformità di misure tecniche nazionali con le disposizioni del paragrafo 1.
4. Su iniziativa della Commissione o su richiesta di qualsiasi Stato membro, la conformità di una misura tecnica nazionale applicata da uno Stato membro con le disposizioni del paragrafo 1 può essere esaminata in seno al comitato di gestione conformemente all' del regolamento (CEE) n. 170/83 nonché costituire oggetto di una decisione adottata secondo la procedura di cui all' dello stesso regolamento. In quest'ultimo caso si applicano, per quanto di ragione, le disposizioni del paragrafo 2, terzo e quarto comma.
5. Qualora constati che una misura notificata non è conforme alle disposizioni del paragrafo 1, la Commissione decide, al più tardi entro un anno dalla data in cui la misura le è stata notificata, che lo Stato membro interessato deve sopprimerla o modificarla entro il termine da essa stabilito. Le disposizioni del paragrafo 2, quarto comma, si applicano per quanto di ragione.
6. Le misure concernenti l'acquicoltura e la pesca a piedi sono comunicate dallo Stato membro alla Commissione soltanto a titolo informativo.
Per acquicoltura si intende l'allevamento di pesci, crostacei e molluschi in acque salate o salmastre.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:1866:oj#art-13