Art. 11

In vigore dal 12 giu 1986
Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l'egida dello Stato membro o degli Stati membri interessati, di cui la Commissione e lo Stato membro o gli Stati membri in cui ha luogo la ricerca in questione siano stati previamente informati. I pesci, crostacei e molluschi catturati per le finalità di cui al primo comma possono essere venduti, immagazzinati, esposti o messi in vendita a condizione che: - rispondano ai requisiti di cui agli allegati II e III e ai requisiti di commercializzazione adottati ai sensi degli del regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), o - siano venduti direttamente per scopi diversi dal consumo umano. Le navi che effettuano le operazioni di cui al primo comma devono tenere a bordo l'autorizzazione rilasciata dallo Stato membro di cui battono bandiera.
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