Art. 4
Misurazione della percentuale delle catture accessorie
In vigore dal 12 giu 1986
1. La percentuale delle catture accessorie di cui all', paragrafo 2, viene calcolata in peso del volume totale dei merluzzi bianchi rimasti a bordo dopo la cernita o del volume totale dei merluzzi bianchi trasportati nella stiva o sbarcati.
2. La percentuale delle catture accessorie di cui all', paragrafo 4, viene calcolata in peso del volume totale del pesce rimasto a bordo dopo la cernita o del volume totale del pesce trasportato nella stiva o sbarcato. 3. Norme particolareggiate per determinare le percentuali delle catture accessorie possono essere adottate secondo la procedura di cui all'.
Storico versioni
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