Art. 8
In vigore dal 6 mag 1986
1. Le domande di rimborso riguardano le spese effettuate dalla Repubblica francese nel corso di un anno civile e sono presentate alla Commissione entro il 1o luglio dell'anno successivo.
2. Il contributo del Fondo è deciso conformemente all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70. 3. Acconti possono essere concessi dal Fondo in base alle modalità di finanziamento adottate dalla Repubblica francese secondo lo stato di avanzamento del programma.
4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.
Storico versioni
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