Art. 6
In vigore dal 6 mag 1986
1. Il Fondo rimborsa alla Repubblica francese il 40 % delle spese imputabili. Tuttavia gli importi massimi delle spese imputabili non possono superare gli importi di cui al paragrafo 2.
2. Per quanto riguarda le misure di cui all', paragrafo 4, il Fondo rimborsa alla Repubblica francese le spese reali fino a un importo massimo imputabile di:
- 900 ECU per ettaro per i lavori di drenaggio dei pascoli su una superficie totale di 45 000 ettari,
- 400 ECU per ettaro per i lavori di miglioramento dei pascoli su una superficie totale di 30 000 ettari,
- 400 ECU per ettaro per i lavori di ricomposizione fondiaria, compresi i lavori connessi su una superficie totale di 100 000 ettari relativamente ai lavori connessi di cui alla lettera a),
- 5 milioni di ECU per quanto riguarda le misure di cui alla lettera b), rispettando, secondo il caso, gli importi massimi imputabili di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 797/85,
- 3 milioni di ECU per quanto riguarda le misure di cui alla lettera c),
- 5 milioni di ECU per quanto riguarda le misure di cui alla lettera d), rispettando i limiti degli importi massimi imputabili di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 797/85,
- 10 milioni di ECU per quanto riguarda i lavori di cui alla lettera e); tuttavia il contributo finanziario del beneficiario non può essere inferiore al 10 %,
- 2 milioni di ECU per quanto riguarda le misure di cui alla lettera f), entro un limite di quattordici tecnici di nuova assunzione. L'aiuto al rinforzo dell'assistenza tecnica è limitato all'80 % dei costi reali e deve essere fissato in modo decrescente durante il periodo dell'azione comune.
3. Qualora la Repubblica francese chieda un aggiornamento dei programmi, la Commissione può, secondo la procedura di qui all', approvare una modifica dei limiti fisici di cui al paragrafo 2, ad eccezione del settimo e ottavo trattino, senza però superare l'importo totale di cui all', paragrafo 3.
4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate conformemente alla procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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