Art. 9
In vigore dal 6 mag 1986
1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente per le strutture agrarie è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
2. Il presidente sottopone un progetto di misure da adottare. Il comitato permanente per le strutture agrarie esprime il suo parere su tali misure entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza dei problemi da esaminare. Esso si pronuncia a maggioranza di cinquantaquattro voti; ai voti degli Stati membri si applica la ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.
3. La Commissione adotta le misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, se esse non sono conformi al parere espresso dal comitato permanente per le strutture agrarie, la Commissione comunica senza indugio tali misure al Consiglio; in questo caso la Commissione può rinviare di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro il termine di un mese.
Storico versioni
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