Art. 3
In vigore dal 6 mag 1986
1. Il governo francese trasmette alla Commissione tutti i programmi e le eventuali modifiche. Essi hanno una durata per lo meno uguale a quella dell'azione comune.
2. Su richiesta della Commissione, il governo francese fornisce tutti i necessari elementi di valutazione relativi ai dati di cui all'.
3. La Commissione formula un parere sui programmi e sulle eventuali modifiche secondo la procedura prevista all', previa consultazione del comitato del Fondo sugli aspetti finanziari.
TITOLO II
Disposizioni finanziarie e generali
Storico versioni
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