Art. 5

In vigore dal 6 mag 1986
1. La durata dell'azione comune è limitata a sei anni a decorrere dalla data di approvazione del primo dei programmi di cui all', paragrafo 3. 2. Durante il terzo e il quinto anno, la Commissione presenta una relazione sullo svolgimento dell'azione comune. Prima dello scadere del periodo di sei anni, il Consiglio decide, su proposta della Commissione, dell'opportunità di prorogare l'azione comune. 3. Il costo di previsione dell'azione comune a carico del Fondo ammonta a 47 milioni di ECU. 4. Si applica l', paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 729/70.
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